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CARTA DI SOGGIORNO PER STRANIERI
(art. 9 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.
artt. 16e 17 del D.P.R. n 394/99 e succ. mod.)
Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato
(Modulo 1 e 2);
Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi
tabella n°4);
Fotocopia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD,rilasciato dal
datore di lavoro, relativi all'anno precedente;
Certificato del casellario giudiziario e certificato delle iscrizioni relative
ai procedimenti penali
in corso;
La richiesta di Carta di soggiorno anche per i figli minori ultraquattordicenni
deve essere corredata da:
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Fotocopia certificazione anagrafica attestante lo stato di
figlio minore. Se proviene dall'estero, la certificazione deve essere tradotta,
legalizzata e validata dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana
salvo diversamente disposto da accordi internazionali. Non è richiesta tale
documentazione qualora il minore abbia fatto ingresso con il visto per
ricongiungimento familiare.
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Fotocopia del certificato di idoneità alloggiativa ai sensi
dell'art. 29 comma 3, lettera a), Decreto Legislativo n. 286/98 e successive
modifiche.
NOTE:
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La Carta di soggiorno può essere richiesta dallo straniero
titolare di un Permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero
indeterminato di rinnovi ( famiglia, lavoro subordinato a tempo indeterminato,
lavoro autonomo, asilo politico, residenza elettiva, motivi religiosi, status
apolidia ), regolarmente soggiornante in Italia da almeno 6 anni;
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Per istanza del singolo straniero privo di familiare a carico
in Italia,il reddito dovrà essere non inferiore all'importo annuo dell'assegno
sociale;
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La Carta di soggiorno può essere richiesta anche dal coniuge e i figli minori conviventi dello straniero richiedente la Carta di soggiorno. In tal caso lo straniero deve dimostrare di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari (vedi scheda sottoriportata):
LO STRANIERO DEVE DIMOSTRARE IL SEGUENTE REDDITO:
NR. FAMILIARI
(compreso il richiedente)
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REDDITO NECESSARIO
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2 ( DUE )
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IMPORTO ANNUO PARI ALL'ASSEGNO SOCIALE
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3 o 4 ( TRE o QUATTRO )
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PARI AL DOPPIO DELL'IMPORTO ANNUO DELL'ASSEGNO SOCIALE
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5 ( CINQUE ) E/O PIU' FAMILIARI
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PARI AL TRIPLO DELL'IMPORTO ANNUO DELL'ASSEGNO SOCIALE
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Il coniuge e i figli minori conviventi ultraquattordicenni
dello straniero richiedente la Carta di soggiorno devono provvedere a compilare
un proprio modulo 1 (o anche il modulo 2 se in possesso di redditi propri
individuali);
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Nei casi nei quali l'ordinamento non disponga l'obbligo della
presentazione della dichiarazione dei redditi (ad es. collaboratori domestici)
il reddito potrà essere dimostrato con altra obiettiva documentazione (busta
paga, contributi INPS);
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La Carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo
straniero coniuge o figlio minore o genitore convivente di un cittadino
italiano o di un cittadino di uno Stato dell' U.E. residente in Italia. In tali
casi l'istanza deve essere corredata unicamente da documen-tazione anagrafica
attestante il rapporto di parenela;
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La Carta di soggiorno è a tempo indeterminato;
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La Carta di Soggiorno costituisce documento di identificazione
personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il
rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, corredata di nuove
fotografie;
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La carta di soggiorno non può essere rilasciata allo straniero
per il quale sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui
all'art. 380 c.p.p. nonché, limitatamente ai delitti non colposi previsti
dall'art. 381 c.p.p., o pronunciata sentenza di condanna anche non definitiva,
salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Ne è disposta la revoca se è stata
emessa sentenza di condanna anche non definitiva per i predetti reati.
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